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lunedì 11 giugno 2012

E' possibile installare un montascale in condominio?



Dal momento che le parti comuni dell’edificio non sono di esclusiva proprietà del singolo condomino, la persona che intenda avvalersi del montascale per disabili dovrà, innanzitutto, fare una richiesta scritta all’amministratore per la convocazione di un assemblea condominialein cui, all’ordine del giorno, venga indicata la proposta di installare ilmontascale.
Tale richiesta dovrà essere, inoltre, corredata di eventuale preventivo del progetto ed indicare la spesa che si andrà a sostenere, al fine di permettere a tutti i condomini di valutare concretamente l’utilità della proposta.
L’assemblea condominiale, la cui maggioranza necessaria richiesta in seconda convocazione è pari a 1/3 (molto più bassa di quella prevista per gli interventi di “innovazione”), dovrà deliberare sulla questione entro tre mesi dalla domanda. Occorre, però, specificare che la legge 13/1989non impone ai condomini di farsi carico dei costi di eliminazione dellebarriere architettoniche.
E’ possibile installare il montascale anche in caso di voto negativo dell’assemblea condominiale?
Nel caso in cui l’assemblea non sia concorde con l’istallazione del montascale o non abbia convocato la riunione condominiale entro i tre mesi, il condomino, da solo, potrà comunque procedere all’istallazione del servoscale (ma sarà costretto a sostenere le spese da solo con eventuali condomini interessati).
E’ possibile, quindi, installare il montascale a proprie spese anche senza consenso del condominio (art.2 comma II Legge 13/1989) ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dal codice civile all’art. 1120 c.c. Il montascale, ad esempio, non dovrà ostacolare il passaggio di barelle in caso di emergenza o pregiudicare, al resto dei condomini, l’utilizzo delle parti comuni.

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