Da qualche ora il
Decreto Cura Italia (Decreto Legge n.18 del 17/03/2020) è diventato ufficiale;
per questo motivo gli esperti di Facile.it hanno fornito alcuni chiarimenti
importanti a chi ha già sottoscritto, o deve sottoscrive una copertura Rc auto
o moto.
1. A differenza di
quanto si era ipotizzato nei giorni precedenti alla promulgazione ufficiale del
Decreto, all’articolo 125 di questo si precisa che NON è
prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto; bensì,
fino alla data del 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il
periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è
tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo
fino all’effetto della nuova polizza.” La nuova norma riguarda tutto il
territorio nazionale.
2. I 30 giorni sono
validi per la sola copertura RC
obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali
garanzie aggiuntive stipulate (es. Furto e incendio, assistenza legale, Infortuni
conducente….)
3. Se si opta per il
pagamento del premio dopo la scadenza, ma comunque entro i 30 giorni previsti
dal decreto si possono verificare due casi.
·
Il cliente può rinnovare il contratto
di assicurazione con la stessa compagnia; in questo caso,
il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà
come decorrenza la scadenza della polizza originaria (es. scadenza polizza
20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020, la data di decorrenza della nuova
polizza sarà il 21 marzo 2020 e la scadenza sarà il 20 marzo 2021).
·
Il cliente può sottoscrivere un nuovo
contratto di assicurazione con una compagnia diversa. Avendo
il DL n.18 semplicemente esteso i termini di
"tolleranza" ma non modificato nelle sue altre
componenti la legge in vigore, la nuova polizza dovrebbe a questo punto
decorrere dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamente
beneficiare di un periodo di assicurazione "esteso", pur avendo pagato
la stessa annualità. Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo
compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova,
purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura,
dovrebbero essere a carico della prima compagnia (es.
scadenza polizza con compagnia A 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020 il
premio proposto dalla compagnia B, diversa rispetto a quella con cui si era
assicurati precedentemente; la data di decorrenza della nuova polizza sarà la
mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile 2020 e la scadenza sarà il 18 aprile
2021; eventuali sinistri occorsi fra il 20 marzo 2020 e il 18 aprile
2020 saranno gestiti dalla compagnia A).
4. Con riferimento alle sole compagnie
assicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso di
sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale,
i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un’offerta di
risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di
presentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo
passa da 90 a 150 giorni.
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