Dal momento che le parti comuni dell’edificio non sono
di esclusiva proprietà del singolo condomino, la persona che intenda avvalersi
del montascale per disabili dovrà,
innanzitutto, fare una richiesta scritta all’amministratore per la convocazione
di un assemblea
condominialein cui, all’ordine del giorno, venga
indicata la proposta di installare ilmontascale.
Tale richiesta dovrà essere, inoltre, corredata di
eventuale preventivo del progetto ed indicare la spesa che si andrà a
sostenere, al fine di permettere a tutti i condomini di valutare concretamente
l’utilità della proposta.
L’assemblea condominiale, la cui maggioranza
necessaria richiesta in seconda convocazione è pari a 1/3 (molto più bassa di
quella prevista per gli interventi di “innovazione”), dovrà deliberare sulla
questione entro tre mesi dalla domanda. Occorre, però, specificare che la legge 13/1989non impone ai condomini di farsi carico dei costi di eliminazione
dellebarriere
architettoniche.
E’ possibile installare il montascale anche in caso di
voto negativo dell’assemblea condominiale?
Nel caso in cui l’assemblea non sia concorde con
l’istallazione del montascale o non abbia convocato la riunione condominiale
entro i tre mesi, il condomino, da solo, potrà comunque procedere
all’istallazione del servoscale (ma sarà costretto a sostenere le spese da solo
con eventuali condomini interessati).
E’ possibile, quindi, installare il montascale a
proprie spese anche senza consenso del condominio (art.2 comma II Legge
13/1989) ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dal codice civile all’art.
1120 c.c. Il montascale, ad esempio, non dovrà ostacolare il passaggio di
barelle in caso di emergenza o pregiudicare, al resto dei condomini, l’utilizzo
delle parti comuni.
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