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venerdì 17 luglio 2020

Contratto base RC auto: ecco perché, almeno per il momento, cambierà poco



Con il decreto 54-2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 17 giugno, è stata definitivamente introdotta un’importante novità in materia di RC auto e moto: il contratto assicurativo base. Per comprendere meglio la portata del decreto, Facile.it ha esaminato il contenuto della norma scoprendo che, almeno per il momento, cambierà poco o nulla per il consumatore finale; ecco perché.
Cos'è il contratto base e cosa cambia
Con il decreto è stato definitivamente introdotto il cosiddetto contratto base, vale a dire un contratto standard “minimo” che le compagnie assicurative devono inviare ai propri clienti al momento della scelta della copertura assicurativa. Secondo quanto indicato nella norma, il contratto base contiene gli elementi minimi affinché la polizza RC auto e moto assolva agli obblighi di legge, differenziandoli dalle condizioni aggiuntive opzionali, quali le clausole limitative, quelle di ampliamento della copertura assicurativa e quelle attinenti alle modalità di gestione del contratto.
Questa ripartizione, da un lato, aiuterà i consumatori a distinguere con più semplicità l’offerta base obbligatoria dagli elementi aggiuntivi facoltativi, dall’altro consentirà loro di conoscere con esattezza il valore economico di ciascuna voce. Una semplificazione non da poco se si considera che oggi molte compagnie assicurative offrono prezzi a pacchetto e non sempre è semplice riconoscere l’impatto economico delle singole condizioni che concorrono a formare il prezzo finale.
La maggiore trasparenza, inoltre, agevolerà il confronto tra le proposte di diverse società assicurative. Una volta che la norma sarà a regime, tutte le compagnie saranno obbligate a pubblicare sul sito internet il proprio “contratto base”, redatto secondo un modello standard; questo consentirà ai consumatori di comparare con più facilità le offerte base proposte da diverse società di assicurazione.
Libertà di ampliare il contratto base
Se è vero che, da un lato, il decreto definisce con precisione gli elementi che devono essere contenuti nel contratto base RC auto e moto, dall’altro lascia una certo margine di libertà sia ai consumatori, che potranno modulare tale contratto secondo le proprie esigenze, sia alle compagnie assicurative, che potranno continuare a proporre, in aggiunta a quello base, anche altre proposte contrattuali non necessariamente redatte secondo le linee guida indicate dalla norma. 
A questo si aggiunge un ulteriore elemento di possibile confusione: dal momento in cui la norma sarà operativa, gli agenti assicurativi saranno obbligati a mostrare ai clienti i contratti base offerti anche dalle altre compagnie; il rischio concreto, quindi, è che tutti questi elementi, insieme, anziché semplificare la vita dei consumatori la vadano a complicare.
E se non bastasse, vi è un’ultima potenziale criticità; il contratto base, contrariamente al suo nome, non sarà necessariamente il contratto più economico. Al contrario, è probabile che le compagnie possano proporre, in aggiunta al contratto base, altre offerte contrattuali redatte senza seguire le indicazioni della norma ma paradossalmente più convenienti; questo perché alcune delle condizioni opzionali che possono essere aggiunte al contratto base contribuiscono a ridurre il rischio a carico della compagnia assicurative e, di conseguenza, ad abbassare la tariffa. Un esempio è la clausola di guida esclusiva; non rientra all’interno del contratto base ma, se aggiunta, fa diminuire il prezzo della polizza. 
Mancano ancora alcuni elementi essenziali
Sebbene pubblicata in Gazzetta ufficiale mancano ancora alcuni elementi essenziali affinché la norma possa essere applicata dalle compagnie assicurative come, ad esempio, il modello elettronico di preventivo standardizzato, che dovrà essere usato da tutti i soggetti per formulare il contratto base, nonché l’entrata in funzione del nuovo preventivatore Ivass. Fino a che questi strumenti non entreranno in funzione, il contratto base resterà una novità solo su carta.

lunedì 20 aprile 2020

Sospensione RC auto e moto: attenzione ai rischi



Il Senato, nell’ambito della conversione del DL n. 18 del 17 marzo 2020 attualmente in discussione, ha approvato un emendamento che introduce per tutti gli automobilisti italiani la possibilità di sospendere, fino al 31 luglio, l’RC auto o moto in corso di validità, allungando così la durata della stessa per un periodo pari ai giorni di interruzione. Una novità che, se venisse confermata nell’attuale formula, secondo le simulazioni di Facile.it potrebbe tradursi, per un automobilista “medio”, in un potenziale risparmio variabile tra i 40 e i 150 euro, ma con molti rischi da valutare attentamente.
Come prima cosa, come evidenziato dagli esperti del comparatore, non tutti potranno approfittare della norma né avere un beneficio tangibile da questa opportunità; ecco per quali motivi.
Sospensione possibile solo se si ha un box privato
L’emendamento, (proposta di modifica n. 125.2 (testo 2) al DDL n. 1766), specifica che “il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria”. Potranno quindi fare richiesta di sospensione solo coloro che hanno la possibilità di parcheggiare il veicolo in un’area privata, come ad esempio un box, un posto auto condominiale o un ricovero privato. I mezzi che stazionano su una strada pubblica, invece, non potranno godere della sospensione dell’assicurazione. In questo caso è importante non sottovalutare le possibili conseguenze; i trasgressori rischiano non solo una sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a 3.396 euro e al sequestro del mezzo, ma è bene tenere in considerazione che, qualora il veicolo parcheggiato causasse un danno a terzi (basterebbe un freno a mano malfunzionante), la compagnia potrebbe rivalersi sul proprietario del mezzo non assicurato. Inoltre, se la sospensione dovesse riguardare anche le garanzie accessorie, come la copertura furto-incendio, gli atti vandalici o la kasco, in caso di sinistro il proprietario non avrà diritto al rimborso.
Attenzione ai possibili costi di sospensione o riattivazione
Molte compagnie già oggi offrono ai clienti la possibilità di sospendere la copertura RC auto e moto, ma in alcuni casi l’operazione di sospensione o di riattivazione può avere un costo che potrebbe arrivare fino a 25 euro. Sebbene l’emendamento approvato indichi esplicitamente che le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo ai richiedenti, è importante sottolineare che, all’atto della richiesta di sospensione, se non diversamente indicato da future modifiche, la compagnia potrebbe far valere l’opzione già prevista dal contratto assicurativo, e non quella gratuita introdotta dall’emendamento, con annessi gli eventuali costi accessori qualora presenti.
Quando sarà possibile fare richiesta di sospensione, quindi, il consiglio è di verificare con attenzione quali saranno le condizioni applicate dalla propria compagnia.
Sospensione solo per l’RC auto. E le garanzie accessorie?
La norma fa riferimento alla possibilità di sospendere l’RC auto e moto obbligatoria; nel caso l’assicurato avesse delle coperture accessorie, non è automatico che queste vengano interrotte.  Prima di fare richiesta di sospensione, quindi, il consiglio è di verificare con attenzione quale politica seguirà la propria compagnia assicurativa; alcune potrebbero, ad esempio, offrire la possibilità di sospendere contestualmente anche le garanzie accessorie, altre no.
Ancora una volta, però, bisogna fare attenzione e ricordarsi che, se si sospendono le garanzie accessorie, durante il periodo di interruzione queste non saranno valide; ad esempio, se il veicolo parcheggiato in un box privato viene rubato, la copertura furto-incendio non coprirà il danno.
Non ancora chiarite le modalità di sospensione
L’emendamento, nella sua formulazione attuale, non affronta alcuni aspetti tecnici che dovranno essere chiariti; non si fa riferimento, ad esempio, a quante volte si potrà sospendere la polizza né se vi sarà un periodo minimo di giorni di sospensione; e ancora, non vengono definite le modalità né, tantomeno, le procedure con cui fare richiesta alla compagnia assicurativa.
Possibili risparmi, ma non per tutti
Sospendere l’RC auto e moto consente di allungare la validità della polizza per un periodo di tempo pari ai giorni di stop; per tradurre in beneficio economico questa opportunità, Facile.it ha fatto alcune simulazioni tenendo in considerazione che, secondo il suo Osservatorio RC auto*, a marzo 2020, per assicurare un veicolo in Italia occorrevano, in media, 498,45 euro.
Partendo da questo valore, il comparatore ha calcolato che un automobilista che scegliesse di sospendere per 1 mese l’RC auto “risparmierebbe”, di fatto, circa 40 euro; se invece optasse per la sospensione massima concessa dall’emendamento (fino al 31 luglio), potrebbe “risparmiare” circa 3 mesi e mezzo di polizza, quantificabili in circa 145 euro.
Dalle simulazioni emerge quindi che l’operazione potrebbe essere sì vantaggiosa, ma in effetti solo per sospensioni di lunga durata; di contro, il vantaggio potrebbe essere vanificato da eventuali costi di sospensione o riattivazione o, comunque, non valere la pena qualora le procedure per accedere a questa opportunità fossero troppo complesse.


*L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Questa ricerca è basata su 7.834.349 preventivi effettuati in Italia su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 marzo 2019 e il 31 marzo 2020 e i relativi risultati di quotazione prodotti.Facile.it confronta le compagnie assicurative elencate a questa pagina: https://www.facile.it/come-funziona.html#compagnie_confrontate