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lunedì 20 aprile 2020

Sospensione RC auto e moto: attenzione ai rischi



Il Senato, nell’ambito della conversione del DL n. 18 del 17 marzo 2020 attualmente in discussione, ha approvato un emendamento che introduce per tutti gli automobilisti italiani la possibilità di sospendere, fino al 31 luglio, l’RC auto o moto in corso di validità, allungando così la durata della stessa per un periodo pari ai giorni di interruzione. Una novità che, se venisse confermata nell’attuale formula, secondo le simulazioni di Facile.it potrebbe tradursi, per un automobilista “medio”, in un potenziale risparmio variabile tra i 40 e i 150 euro, ma con molti rischi da valutare attentamente.
Come prima cosa, come evidenziato dagli esperti del comparatore, non tutti potranno approfittare della norma né avere un beneficio tangibile da questa opportunità; ecco per quali motivi.
Sospensione possibile solo se si ha un box privato
L’emendamento, (proposta di modifica n. 125.2 (testo 2) al DDL n. 1766), specifica che “il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria”. Potranno quindi fare richiesta di sospensione solo coloro che hanno la possibilità di parcheggiare il veicolo in un’area privata, come ad esempio un box, un posto auto condominiale o un ricovero privato. I mezzi che stazionano su una strada pubblica, invece, non potranno godere della sospensione dell’assicurazione. In questo caso è importante non sottovalutare le possibili conseguenze; i trasgressori rischiano non solo una sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a 3.396 euro e al sequestro del mezzo, ma è bene tenere in considerazione che, qualora il veicolo parcheggiato causasse un danno a terzi (basterebbe un freno a mano malfunzionante), la compagnia potrebbe rivalersi sul proprietario del mezzo non assicurato. Inoltre, se la sospensione dovesse riguardare anche le garanzie accessorie, come la copertura furto-incendio, gli atti vandalici o la kasco, in caso di sinistro il proprietario non avrà diritto al rimborso.
Attenzione ai possibili costi di sospensione o riattivazione
Molte compagnie già oggi offrono ai clienti la possibilità di sospendere la copertura RC auto e moto, ma in alcuni casi l’operazione di sospensione o di riattivazione può avere un costo che potrebbe arrivare fino a 25 euro. Sebbene l’emendamento approvato indichi esplicitamente che le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo ai richiedenti, è importante sottolineare che, all’atto della richiesta di sospensione, se non diversamente indicato da future modifiche, la compagnia potrebbe far valere l’opzione già prevista dal contratto assicurativo, e non quella gratuita introdotta dall’emendamento, con annessi gli eventuali costi accessori qualora presenti.
Quando sarà possibile fare richiesta di sospensione, quindi, il consiglio è di verificare con attenzione quali saranno le condizioni applicate dalla propria compagnia.
Sospensione solo per l’RC auto. E le garanzie accessorie?
La norma fa riferimento alla possibilità di sospendere l’RC auto e moto obbligatoria; nel caso l’assicurato avesse delle coperture accessorie, non è automatico che queste vengano interrotte.  Prima di fare richiesta di sospensione, quindi, il consiglio è di verificare con attenzione quale politica seguirà la propria compagnia assicurativa; alcune potrebbero, ad esempio, offrire la possibilità di sospendere contestualmente anche le garanzie accessorie, altre no.
Ancora una volta, però, bisogna fare attenzione e ricordarsi che, se si sospendono le garanzie accessorie, durante il periodo di interruzione queste non saranno valide; ad esempio, se il veicolo parcheggiato in un box privato viene rubato, la copertura furto-incendio non coprirà il danno.
Non ancora chiarite le modalità di sospensione
L’emendamento, nella sua formulazione attuale, non affronta alcuni aspetti tecnici che dovranno essere chiariti; non si fa riferimento, ad esempio, a quante volte si potrà sospendere la polizza né se vi sarà un periodo minimo di giorni di sospensione; e ancora, non vengono definite le modalità né, tantomeno, le procedure con cui fare richiesta alla compagnia assicurativa.
Possibili risparmi, ma non per tutti
Sospendere l’RC auto e moto consente di allungare la validità della polizza per un periodo di tempo pari ai giorni di stop; per tradurre in beneficio economico questa opportunità, Facile.it ha fatto alcune simulazioni tenendo in considerazione che, secondo il suo Osservatorio RC auto*, a marzo 2020, per assicurare un veicolo in Italia occorrevano, in media, 498,45 euro.
Partendo da questo valore, il comparatore ha calcolato che un automobilista che scegliesse di sospendere per 1 mese l’RC auto “risparmierebbe”, di fatto, circa 40 euro; se invece optasse per la sospensione massima concessa dall’emendamento (fino al 31 luglio), potrebbe “risparmiare” circa 3 mesi e mezzo di polizza, quantificabili in circa 145 euro.
Dalle simulazioni emerge quindi che l’operazione potrebbe essere sì vantaggiosa, ma in effetti solo per sospensioni di lunga durata; di contro, il vantaggio potrebbe essere vanificato da eventuali costi di sospensione o riattivazione o, comunque, non valere la pena qualora le procedure per accedere a questa opportunità fossero troppo complesse.


*L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Questa ricerca è basata su 7.834.349 preventivi effettuati in Italia su Facile.it dai suoi utenti tra il 1 marzo 2019 e il 31 marzo 2020 e i relativi risultati di quotazione prodotti.Facile.it confronta le compagnie assicurative elencate a questa pagina: https://www.facile.it/come-funziona.html#compagnie_confrontate

venerdì 20 marzo 2020

Covid19 - RC auto: ecco le novità introdotte dal Decreto Cura Italia



Da qualche ora il Decreto Cura Italia (Decreto Legge n.18 del 17/03/2020) è diventato ufficiale; per questo motivo gli esperti di Facile.it hanno fornito alcuni chiarimenti importanti a chi ha già sottoscritto, o deve sottoscrive una copertura Rc auto o moto.
1. A differenza di quanto si era ipotizzato nei giorni precedenti alla promulgazione ufficiale del Decreto, all’articolo 125 di questo si precisa che NON è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto; bensì, fino alla data del 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.” La nuova norma riguarda tutto il territorio nazionale.
2. I 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (es. Furto e incendio, assistenza legale, Infortuni conducente….)
3. Se si opta per il pagamento del premio dopo la scadenza, ma comunque entro i 30 giorni previsti dal decreto si possono verificare due casi.
·         Il cliente può rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia; in questo caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria (es. scadenza polizza 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020, la data di decorrenza della nuova polizza sarà il 21 marzo 2020 e la scadenza sarà il 20 marzo 2021). 
·         Il cliente può sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. Avendo il DL n.18 semplicemente esteso i termini di "tolleranza" ma non modificato nelle sue altre componenti la legge in vigore, la nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamente beneficiare di un periodo di assicurazione "esteso", pur avendo pagato la stessa annualità. Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, dovrebbero essere a carico della prima compagnia (es. scadenza polizza con compagnia A 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020 il premio proposto dalla compagnia B, diversa rispetto a quella con cui si era assicurati precedentemente; la data di decorrenza della nuova polizza sarà la mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile 2020 e la scadenza sarà il 18 aprile 2021; eventuali sinistri occorsi fra il 20 marzo 2020 e il 18 aprile 2020 saranno gestiti dalla compagnia A). 

4. Con riferimento alle sole compagnie assicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso di sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale, i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un’offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni.

lunedì 16 marzo 2020

Coronavirus: 7,9 milioni gli automobilisti potenzialmente interessati alla sospensione del pagamento dell’RC auto


Il decreto-legge n.9 del 2 marzo ha introdotto, per i residenti negli 11 comuni della allora zona rossa, la possibilità di sospendere il pagamento del premio dell’RC auto. Secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI*, in quelle aree sono iscritti nei registri della motorizzazione 32.594 autovetture; ai proprietari di questi veicoli, in caso di rinnovo della polizza o di versamento rateale previsto tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020 è data la possibilità di posticipare il pagamento ed effettuarlo in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, oppure, previo accordo con la compagnia assicurativa, di rateizzare l’importo nel corso dell’anno. 
I potenziali destinatari potrebbero però essere più numerosi se il Governo dovesse decidere di estendere il beneficio a tutti i veicoli presenti sul territorio nazionale; solo per quanto riguarda le autovetture si tratta di poco più di 39 milioni di mezzi.
Di questo parco veicoli, secondo l’analisi di Facile.it realizzata su oltre 6,5 milioni preventivi, le polizze in scadenza nel periodo 21 febbraio - 30 aprile potrebbero essere circa il 20,5% del totale, vale a dire 7,9 milioni di autovetture.
Ma quale sarà il sollievo economico per coloro che potranno sospendere temporaneamente il pagamento dell’RC auto? Non trascurabile, se si considera che, secondo i dati dell’osservatorio di Facile.it, a febbraio 2020 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia di Lodi (dove si trovano 10 dei comuni della zona rossa indicati nel decreto del 2 marzo) occorrevano, in media, 401,93 euro, mentre nella provincia di Padova, dove si trova Vo’, l’importo è pari a 445,42 euro. Guardando ai comuni più grandi tra quelli indicati dal decreto, il range varia tra i 406 euro rilevati a febbraio 2020 a Casalpusterlengo e i 447 euro di Codogno. 
Se il beneficio dovesse essere esteso a tutta la Penisola, stando alle rilevazioni di febbraio dell’osservatorio di Facile.it, si andrebbe, sempre in media, dai 353,49 euro della Valle d’Aosta ai 974,02 euro della Campania. 
Ancora dubbi su come godere del beneficio
Il decreto prevede la sospensione del pagamento dei premi per le polizze in scadenza nella finestra di tempo che va dal 21 febbraio al 30 aprile, pur garantendo la copertura.
Sebbene sia entrato in vigore il 2 marzo, dal punto di vista operativo non vi sono ancora indicazioni su come poter usufruire di questa opportunità e non è ancora chiaro se andrà fatta richiesta specifica o se, come sembra, potrebbe scattare automaticamente sotto forma di allungamento del periodo di validità della polizza dopo la sua scadenza. 
Attualmente la legge prevede un obbligo a carico delle compagnie di mantenere operante, fino a 15 giorni dopo la scadenza del contratto, la garanzia prestata con il contratto assicurativo; alcune compagnie assicurative stanno lavorando per offrire ai propri clienti la possibilità di allungare questo periodo di tolleranza per le polizze in scadenza in questo difficile periodo.  
Attenzione però perché l’estensione potrebbe essere valida solo per l’RC base, mentre eventuali garanzie accessorie (come ad esempio il furto-incendio, gli atti vandalici e l’assistenza stradale) potrebbero non essere più valide a meno che non si proceda al pagamento del premio.
La sospensione del pagamento – si legge nel decreto – non riguarda comunque i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi. Se state quindi assicurando per la prima volta un veicolo, non potrete usufruire di questa opportunità.

*  Dati aggiornati al 31 dicembre 2018