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martedì 24 febbraio 2015

Norme di Sicurezza per i Giocattoli

La sicurezza dei giocattoli destinati ai bambini è una tematica di strettissima attualità, i sequestri da parte degli uomini della Guardia di Finanza sono praticamente all’ordine del giorno e nella maggior parte dei casi, i giochi sequestrati non rispettano le norme di sicurezza imposte dalle normative vigenti in Europa, rappresentando un potenziale pericolo per l’incolumità dei bambini a cui sono destinati.

Normativa, controlli e caratteristiche dei giocattoli. In Italia la normativa vigente sulla sicurezza dei giocattoli si basa sulla direttiva 2009/48 della Comunità Europea, entrata in vigore nel luglio del 2011 e che di fatto ha aggiornato e sostituito quella precedente, risalente al 1988. La normativa sulla sicurezza dei giocattoli riguarda tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati da bambini inferiori ai 14 anni ai fini ludici. Al suo interno sono indicati i criteri essenziali di sicurezza che un giocattolo deve possedere al momento della fabbricazione e dell’immissione sul mercato. La normativa stabilisce che la valutazione di conformità del giocattolo sia a carico di appositi organismi designati da ogni Stato membro, nonché dagli stessi fabbricanti. I produttori di giocattoli prima di poter immettere un nuovo giocattolo sul mercato, infatti, devono stilare una valutazione di sicurezza in cui devono indicare tutti gli eventuali pericoli presenti nel giocattolo e garantire la possibilità di risalire all'importatore ed al lotto di produzione.

La valutazione di sicurezza deve tenere conto di eventuali pericoli legati ai materiali utilizzati per la costruzione del giocattolo come infiammabilità, utilizzo di sostanze chimiche, elementi radioattivi ecc. I giocattoli, inoltre, devono essere corredati di apposite avvertenze volte ad informare sugli eventuali pericoli legati all’uso del gioco e sulle opportune restrizioni d’età.

Le avvertenze possono essere scritte in più lingue diverse. Oltre alla valutazione di sicurezza, il produttore deve redigere anche una dichiarazione di conformità in cui dichiara sotto la propria responsabilità che il giocattolo immesso sul mercato risponde a tutti i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa.

La nuova normativa prevede regole molto severe sui materiali utilizzati per la costruzione dei giocattoli e ha introdotto norme specifiche in merito alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche. Prevede, inoltre, il divieto o l’obbligo di riportarlo sull’etichetta per le sostanza allergizzanti e per alcune fragranza. Severissimi anche i criteri di sicurezza per le caratteristiche fisico-meccaniche ed elettriche dei giocattoli con controlli estesi a tutti i giochi destinati ad essere portati alla bocca.

Marchi da controllare. Solo i giocattoli che superano l’esame di conformità possono riportare il marchio “CE” e immessi sul mercato. Tutti gli altri devono essere distrutti in quanto considerati pericolosi. Non tutti i giocattoli presenti sul mercato italiano ed europeo sono prodotti in Europa, per quelli provenienti da stati extraeuropei i controlli di conformità vengono fatti alle frontiere e da appositi enti autorizzati.

Per i prodotti importati, la responsabilità ricade sul produttore che deve far certificare i giocattoli solo da un ente Europeo autorizzato, i controlli vengono poi fatti in Italia dalle camere di commercio che prelevano prodotti campione dai vari punti vendita sul territorio facendoli poi testare ad un ente autorizzato e preposto.
Solo i giocattoli ritenuti conformi otterranno il marchio di conformità, il marchio di garanzia della Comunità Europea deve essere riportato in maniera evidente sui contenitori dei giochi.

Ma come fare a riconoscere il marchio CE originale da quello contraffatto?

Un primo indizio è la distanza tra le lettere, nel marchio dell’Unione Europea le lettere sono leggermente staccate. Il marchio CE originale, presenta caratteri arrotondati. Oltre al marchio CE, i giochi possono riportare anche altri codici come ad esempio il marchio IMQ che è facoltativo e che indica la presenza di componenti elettrici all’interno del gioco. In Italia esiste poi un terzo marchio “Giocattoli sicuri” che viene rilasciato solo se il giocattolo supera i test del maggiore istituto italiano di sicurezza sui giocattoli che dietro pagamento autorizza i propri clienti che hanno fatto richiesta di certificazione, di apporre il logo sui giocattoli.

Sanzioni. La normativa prevede anche delle sanzioni per chi appone indebitamente il marchio CE. L’articolo 31 stabilisce le sanzioni penali e pecuniarie per chi viola la normativa immettendo in commercio prodotti che possono rappresentare un pericolo per l’incolumità dei consumatori. Al comma 1 stabilisce per il fabbricate e per l’importatore che immettono sul mercato prodotti non conformi l’arresto fino ad 1 anno di carcere e una sanzione pecuniaria tra i 10mila e i 50mila euro. Al comma 2 si prevede l’arresto fino a 6 mesi e una multa fino a 50mila euro per il fabbricante o il distributore che non ottempera al divieto di immissione sul mercato di un prodotto giudicato non a norma.

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