La sicurezza dei giocattoli destinati ai bambini è una tematica di strettissima attualità, i sequestri da parte degli uomini della
Guardia di Finanza sono praticamente all’ordine del giorno e nella
maggior parte dei casi, i giochi sequestrati non rispettano le norme
di sicurezza imposte dalle normative vigenti in Europa,
rappresentando un potenziale pericolo per l’incolumità dei bambini
a cui sono destinati.
Normativa, controlli e
caratteristiche dei giocattoli. In Italia la normativa vigente
sulla sicurezza dei giocattoli si basa sulla direttiva 2009/48 della
Comunità Europea, entrata in vigore nel luglio del 2011 e che di
fatto ha aggiornato e sostituito quella precedente, risalente al
1988. La normativa sulla sicurezza dei giocattoli riguarda tutti i
prodotti destinati ad essere utilizzati da bambini inferiori ai 14
anni ai fini ludici. Al suo interno sono indicati i criteri
essenziali di sicurezza che un giocattolo deve possedere al momento
della fabbricazione e dell’immissione sul mercato. La normativa
stabilisce che la valutazione di conformità del giocattolo sia a
carico di appositi organismi designati da ogni Stato membro, nonché
dagli stessi fabbricanti. I produttori di giocattoli prima di poter
immettere un nuovo giocattolo sul mercato, infatti, devono stilare
una valutazione di sicurezza in cui devono indicare tutti gli
eventuali pericoli presenti nel giocattolo e garantire la possibilità
di risalire all'importatore ed al lotto di produzione.
La valutazione di
sicurezza deve tenere conto di eventuali pericoli legati ai materiali
utilizzati per la costruzione del giocattolo come infiammabilità,
utilizzo di sostanze chimiche, elementi radioattivi ecc. I
giocattoli, inoltre, devono essere corredati di apposite avvertenze
volte ad informare sugli eventuali pericoli legati all’uso del
gioco e sulle opportune restrizioni d’età.
Le avvertenze possono
essere scritte in più lingue diverse. Oltre alla valutazione di
sicurezza, il produttore deve redigere anche una dichiarazione di
conformità in cui dichiara sotto la propria responsabilità che il
giocattolo immesso sul mercato risponde a tutti i requisiti di
sicurezza imposti dalla normativa.
La nuova normativa
prevede regole molto severe sui materiali utilizzati per la
costruzione dei giocattoli e ha introdotto norme specifiche in merito
alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche. Prevede, inoltre, il
divieto o l’obbligo di riportarlo sull’etichetta per le sostanza
allergizzanti e per alcune fragranza. Severissimi anche i criteri di
sicurezza per le caratteristiche fisico-meccaniche ed elettriche dei
giocattoli con controlli estesi a tutti i giochi destinati ad essere
portati alla bocca.
Marchi da controllare.
Solo i giocattoli che superano l’esame di conformità possono
riportare il marchio “CE” e immessi sul mercato. Tutti gli altri
devono essere distrutti in quanto considerati pericolosi. Non tutti
i giocattoli presenti sul mercato italiano ed europeo sono prodotti
in Europa, per quelli provenienti da stati extraeuropei i controlli
di conformità vengono fatti alle frontiere e da appositi enti
autorizzati.
Per i prodotti importati,
la responsabilità ricade sul produttore che deve far certificare i
giocattoli solo da un ente Europeo autorizzato, i controlli vengono
poi fatti in Italia dalle camere di commercio che prelevano prodotti
campione dai vari punti vendita sul territorio facendoli poi testare
ad un ente autorizzato e preposto.
Solo i giocattoli
ritenuti conformi otterranno il marchio di conformità, il marchio di
garanzia della Comunità Europea deve essere riportato in maniera
evidente sui contenitori dei giochi.
Ma come fare a
riconoscere il marchio CE originale da quello contraffatto?
Un primo indizio è la
distanza tra le lettere, nel marchio dell’Unione Europea le lettere
sono leggermente staccate. Il marchio CE originale, presenta
caratteri arrotondati. Oltre al marchio CE, i giochi possono
riportare anche altri codici come ad esempio il marchio IMQ che è
facoltativo e che indica la presenza di componenti elettrici
all’interno del gioco. In Italia esiste poi un terzo marchio
“Giocattoli sicuri” che viene rilasciato solo se il giocattolo
supera i test del maggiore istituto italiano di sicurezza sui
giocattoli che dietro pagamento autorizza i propri clienti che hanno
fatto richiesta di certificazione, di apporre il logo sui giocattoli.
Sanzioni. La
normativa prevede anche delle sanzioni per chi appone indebitamente
il marchio CE. L’articolo 31 stabilisce le sanzioni penali e
pecuniarie per chi viola la normativa immettendo in commercio
prodotti che possono rappresentare un pericolo per l’incolumità
dei consumatori. Al comma 1 stabilisce per il fabbricate e per
l’importatore che immettono sul mercato prodotti non conformi
l’arresto fino ad 1 anno di carcere e una sanzione pecuniaria tra i
10mila e i 50mila euro. Al comma 2 si prevede l’arresto fino a 6
mesi e una multa fino a 50mila euro per il fabbricante o il
distributore che non ottempera al divieto di immissione sul mercato
di un prodotto giudicato non a norma.
Nessun commento:
Posta un commento